Interruzione brutale del rapporto di credito e giustizia contrattuale. La responsabilità della banca
Pubblicato su IL CASO.IT il 28/07/18
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Se da un lato la disciplina legale dettata dall'art. 1845, 1° co. non prevede alcun obbligo di preavviso da parte della banca, dall'altro, il comportamento della banca recedente, deve essere apprezzato in base principi di correttezza nel rapporto obbligatorio ex art. 1175 e di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375. Attraverso il criterio dell'affidamento è possibile spostare l'attenzione, dall'analisi della fattispecie negoziale, ad un'indagine tesa a verificare se l'esercizio del diritto di recesso sia avvenuto in concreto "secondo buona fede" tenendo conto, sia del fatto che, l'apertura di credito, è istituzionalmente un contratto di durata da eseguirsi mediante più utilizzazioni della disponibilità, sia del fatto che, la banca, è un soggetto dotato di uno status professionale e sul quale grava un obbligo di correttezza "qualificata".